volantino manifestazione 13 Aprile 2018
Partecipanti alla manifestazione del 13 Aprile 2018 a Montecitorio |
QUANDO È LO STATO A PRENDERE IN GIRO I DISABILI.
Sordocecità 107/10:
una legge per finta
La
comunità Europea il 12 aprile del 2004 ha deliberato una “dichiarazione scritta dei
diritti delle persone sordocieche” riconoscendo
la sordocecità (una grave minorazione
sensoriale) “quale disabilità specifica”, invitando altresì gli stati membri a
recepirla e definendo i requisiti delle persone sordocieche.
La risoluzione europea
evidenzia il fatto che nelle persone sordocieche la percezione ambientale, la
comunicazione, le difficoltà relazionali sono ben diverse e più limitanti di
quelle difficoltà proprie delle persone soltanto cieche o soltanto sorde; diversi
sono anche gli strumenti idonei al superamento di questi specifici limiti
percettivi che NON SONO la somma di
due minorazioni. La sordocecità
è una disabilità SPECIFICA. I sensi
vista-udito sono vicarianti fra loro per cui a chi ha un deficit
in entrambi i sensi, manca il supporto reciproco dei sensi vista e udito, ciò
determina l’isolamento sensoriale anche nel caso di un minimo residuo in un uno
o in entrambi i sensi.
La risoluzione europea non
pone limite di età per il riconoscimento della sordocecità e considera inoltre che le persone
sordocieche possono avere una minorazione totale di entrambi i sensi o mantenere
un minimo residuo sia della vista che dell’udito o di entrambi i sensi.
Il parlamento
italiano, con la legge 24 giugno
2010 n° 107 all’articolo 1 stabilisce che “La
presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilità specifica unica,
sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti
delle persone sordocieche dal Parlamento europeo, del 12 aprile 2004” MA successivamente
si ricollega a quanto già stabilito dalla normativa vigente in Italia in merito
alla cecità ed alla sordità (art.2 comma 1).
La
legge 107/10 quindi NON
recepisce affatto la risoluzione
Europea, in quanto la normativa vigente in Italia (comma 2, art.1 legge 381 del 26 maggio 1970 e comma 2 art 2 legge 95
del 20 febbraio 2006), stabilisce che “si
considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita
o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di
servizio”.
In
base a questa normativa chi perde l’udito dopo l’età evolutiva (oltre i dodici
anni), avendo imparato a parlare anche se si tratta di un sordo profondo, viene
considerato solo invalido civile e non è riconosciuto sordo. Di conseguenza NON sono riconosciute
sordocieche le persone che pur presentando una importante minorazione visiva,
diventano sorde nell’età adulta, ne tantomeno coloro che sono nate con un
minimo residuo uditivo o che lo mantengono nel tempo.
Mettiamo
in evidenza quelle persone che mantengono in minima parte la funzione
sensoriale uditiva, e contemporaneamente sono cieche oppure ipovedenti (legge 138/2001), viene da sé che queste
persone non sono in grado di supportarsi con la lettura labiale e nemmeno con
la lingua dei segni (LIS) dal momento in cui non riescono più a vedere i
movimenti dell’interlocutore. La maggior parte delle persone sopra descritte
hanno patologie degenerative che comportano la riduzione progressiva di
entrambi i sensi, molte di loro non nascono sorde profonde, in base a quanto
detto sopra, queste persone in Italia NON
sono considerate sordocieche, per loro comincia il calvario dell’isolamento
sociale. Per la grave mancanza legislativa, nei confronti delle persone sordocieche
in Italia NON sono attivate
quelle “tutele” che in realtà il corretto riconoscimento della specificità di
questa distinta minorazione
dovrebbe attivare, oltre alla formazione di personale che abbia una competenza
qualificata, anche per la riabilitazione attraverso ausili specifici di nuova
generazione e la corretta assistenza.
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