analisi e confronti dichiarazione europea delle persone sordocieche e legge 107/10


Per meglio comprendere le "disattenzioni" del legislatore Italiano e quanto andremo a chiedere, proviamo a fare una comparazione tra quanto previsto dalla “DICHIARAZIONE SCRITTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE SORDOCIECHE” del 12 aprile 2004 dal parlamento Europeo e la LEGGE 24 giugno 2010 , n. 107
Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche
(GU n. 161 del 13-7-2010).
Per chi usa la sintesi vocale, le spiegazioni sono anticipate da un asterisco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilita' specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
*La finalità è una delle parti confacenti alla Dichiarazione Europea(DE). L’altra è che le prestazioni economiche vengono erogate in forma unificata.

Art. 2
Definizione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita' civile e di cecita' civile.
2. Le persone affette da sordocecita', cosi' come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile e di cecita' civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
* L’articolo 2, in entrambi i comma contraddice quanto citato dall’art.1, infatti, chi è proposto al riconoscimento della sordocecità NON è una specifica, distinta commissione (anche quando i componenti sono gli stessi), ma due commissioni, una per la cecità e una per la sordità che non tenendo conto della mancata interazione vicariante fra i due sensi, non riconoscono la reale gravità che il deficit complessivo pone. Parliamoci chiaro, uno che ha un visus residuo di 1/10 ed è sordo o gravemente ipoacusico non è in grado di leggere le labbra dell’interlocutore a un metro dalla sua faccia e nemmeno la lingua dei segni. Questo vale anche per chi ha un ridotto campo visivo ancor di più se si aggiunge anche un visus compromesso, in questo caso l’isolamento sensoriale è assoluto.
Se poi rileggiamo la D.E. al punto C
considerando che talune di queste persone sono completamente sorde e cieche, ma che la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi,…..
* Cosa non prevista dal legislatore della 107/10 che fa riferimento alle leggi “in vigore” 381/70: 382/70; 138/2001, che cita:
Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (2)
Ci rendiamo così conto che chi non nasce sordo profondo o non lo diventa durante l’età evolutiva, ma dopo questa età non rientra nei requisiti per essere riconosciuto sordocieco anche se di fatto ha un isolamento sensoriale pressoché totale. Non rientra nei parametri stabiliti dalla legge sulla sordità. Quindi non può disporre di quanto stabilisce la D.E. al punto 2 che cita:
dichiara che le persone sordocieche dovrebbero godere degli stessi diritti di cui godono tutti i cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro e comprendere: - il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, - il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari, - il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, - il diritto alla formazione permanente, - il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordociechi e/ o assistenti.

* Stando a quanto è emerso dalla ricerca ISTAT promossa dalla Lega del filo d’Oro , pubblicata nel 2016, In Italia ci sono circa 189.000 persone con la doppia minorazione vista/udito (di cui il 57% relegato in casa non autonomo). Molte di più di quante sono state citate dalla D.E. (150.000 in tutta Europa), per il semplice fatto che in Italia, chi non nasce sordo o non è cieco assoluto, non rientra nei parametri della leggi 107/10. Anche se a onor del vero, nel 2004, anno della D.E. la legge 107/10 non c’era. Questo vale anche per le valutazioni degli altri stati Europei che in quella data probabilmente non avevano leggi confacenti la D.E.
* È quanto mai necessario che per le persone con la doppia disabilità vengano erogate in tutta la tariffa commerciale le protesi acustiche digitali di ultima e avanzata tecnologia, perché a differenza delle persone unicamente ipoacusiche non riescono a supportarsi con il SENSO VICARIANTE della vista né per la “lettura labiale”, ne per la comunicazione attraverso la LIS sia per visus insufficiente, sia a causa del residuo campi metrico molto ridotto.

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