analisi e confronti dichiarazione europea delle persone sordocieche e legge 107/10
Per meglio comprendere le "disattenzioni" del
legislatore Italiano e quanto andremo a chiedere, proviamo a fare una
comparazione tra quanto previsto dalla “DICHIARAZIONE SCRITTA DEI DIRITTI DELLE
PERSONE SORDOCIECHE” del 12 aprile 2004 dal parlamento Europeo e la LEGGE 24
giugno 2010 , n. 107
Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone
sordocieche
(GU n. 161 del 13-7-2010).
Per chi usa la sintesi vocale, le spiegazioni sono
anticipate da un asterisco.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge e' finalizzata al riconoscimento
della sordocecita' come disabilita' specifica unica, sulla base degli indirizzi
contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del
Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
*La finalità è una delle parti confacenti alla
Dichiarazione Europea(DE). L’altra è che le prestazioni economiche vengono
erogate in forma unificata.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono
sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le
minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita'
civile e di cecita' civile.
2. Le persone affette da sordocecita', cosi' come
definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro
spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile e di
cecita' civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali
altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita'
civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS).
* L’articolo 2, in entrambi i comma contraddice quanto
citato dall’art.1, infatti, chi è proposto al riconoscimento della sordocecità
NON è una specifica, distinta commissione (anche quando i componenti sono gli
stessi), ma due commissioni, una per la cecità e una per la sordità che non
tenendo conto della mancata interazione vicariante fra i due sensi, non
riconoscono la reale gravità che il deficit complessivo pone. Parliamoci
chiaro, uno che ha un visus residuo di 1/10 ed è sordo o gravemente ipoacusico
non è in grado di leggere le labbra dell’interlocutore a un metro dalla sua
faccia e nemmeno la lingua dei segni. Questo vale anche per chi ha un
ridotto campo visivo ancor di più se si aggiunge anche un visus compromesso, in
questo caso l’isolamento sensoriale è assoluto.
Se poi rileggiamo la D.E. al punto C
considerando che talune di queste persone sono
completamente sorde e cieche, ma che la maggior parte di esse mantiene un uso
parziale di uno o di entrambi i sensi,…..
* Cosa non prevista dal legislatore della 107/10 che fa
riferimento alle leggi “in vigore” 381/70: 382/70; 138/2001, che cita:
Agli effetti della presente legge si considera sordo il
minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante
l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica
o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (2)
Ci rendiamo così conto che chi non nasce sordo profondo
o non lo diventa durante l’età evolutiva, ma dopo questa età non rientra nei
requisiti per essere riconosciuto sordocieco anche se di fatto ha un isolamento
sensoriale pressoché totale. Non rientra nei parametri stabiliti dalla legge
sulla sordità. Quindi non può disporre di quanto stabilisce la D.E. al punto 2
che cita:
dichiara che le persone sordocieche dovrebbero godere
degli stessi diritti di cui godono tutti i cittadini dell'Unione europea e che
tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in
ogni Stato membro e comprendere: - il diritto di partecipare alla vita
democratica dell'Unione europea, - il diritto di lavorare e di avere accesso
alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli
adattamenti necessari, - il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e
sociale incentrata sulla persona, - il diritto alla formazione permanente, - il
diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno sotto forma di
guide-comunicatori, interpreti per i sordociechi e/ o assistenti.
* Stando a quanto è emerso dalla ricerca ISTAT promossa
dalla Lega del filo d’Oro , pubblicata nel 2016, In Italia ci sono circa
189.000 persone con la doppia minorazione vista/udito (di cui il 57% relegato
in casa non autonomo). Molte di più di quante sono state citate dalla D.E.
(150.000 in tutta Europa), per il semplice fatto che in Italia, chi non nasce
sordo o non è cieco assoluto, non rientra nei parametri della leggi 107/10.
Anche se a onor del vero, nel 2004, anno della D.E. la legge 107/10 non c’era.
Questo vale anche per le valutazioni degli altri stati Europei che in quella
data probabilmente non avevano leggi confacenti la D.E.
* È quanto mai necessario che per le persone con la
doppia disabilità vengano erogate in tutta la tariffa commerciale le protesi
acustiche digitali di ultima e avanzata tecnologia, perché a differenza delle
persone unicamente ipoacusiche non riescono a supportarsi con il SENSO
VICARIANTE della vista né per la “lettura labiale”, ne per la comunicazione
attraverso la LIS sia per visus insufficiente, sia a causa del residuo campi
metrico molto ridotto.
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